Per riassumere...
(in blu le modifiche apportate dalla
conversione)
Guida
senza patente
Ammenda da € 2.257 a € 9.032 con rilevanza penale, se
recidivo nel biennio previsto arresto fino ad 1 anno.
Limitazioni alla guida
Per i
neopatentati (ma solo per il
primo anno) introdotta la limitazione alla
guida, relativo alla potenza specifica dei veicoli,
riferita alla tara, che non può essere superiore a
50kW/t
Esempio:
Un'autovettura con potenza di 48Kw e peso di 950Kg
non può essere guidata
infatti 48 diviso 0,95 dà un valore pari a
53,33
Un'autovettura con potenza di 80Kw e peso di 1650Kg
può essere guidata
infatti 80 diviso 1,65 dà un valore pari a
48,48
Avrà validità per chi consegue la patente dal 3
febbraio 2008
Su
veicoli a 2 ruote non si possono trasportare minori di
5 anni, ammenda da € 148
a € 594.
Sosta o
fermata con motore acceso per uso condizionatore
Tenere acceso il veicolo per mantenere in funzione il
condizionatore dell'aria durante la sosta o la fermata
sarà punito con un'ammenda da € 200 a € 400.
Limiti di
velocità
Sarà possibile impiegare come fonti
di prova anche dispositivi che calcolano la velocità
media su un tratto predeterminato. È previsto che le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità debbano essere ben visibili
e preventivamente segnalate con l’uso di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi.
Introdotta una nuova fascia di eccesso di velocità
oltre 60km/h
Superare il limite di oltre 10 km/h ma non oltre 40
km/h
rimane invariata l'ammenda da € 148 a € 594 ma
aumentano i punti decurtati che da 2 diventano 5.
Superare il limite di oltre 40 km/h ma non oltre 60
km/h
Ammenda da € 370 a € 1.458 e sospensione della
patente
da 1 a 3 mesi con il
provvedimento di inibizione alla guida del
veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22
alle ore 7 del mattino, per i 3 mesi successivi
alla restituzione della patente di guida.
Superare il limite di oltre 60 km/h
Ammenda da € 500 a € 2.000 e sospensione della
patente da 6 a 12 mesi e Revoca della patente in
caso di recidiva nel biennio.
Uso dei
dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
Per
chi guida con il cellulare "in mano" aumenta l'ammenda
che ora và da € 148 a € 594 con sospensione della
patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva nel biennio.
Guida in
stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti
i
gradi di intensità diventano 3
Tasso
alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e
non superiore allo
0,8 g/l sanzione pecuniaria da euro
500 ad euro 2.000 e arresto fino a 1 mese con
sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Tasso
alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e
non superiore all'1,5
g/l sanzione pecuniaria da euro
800 ad euro 3.200 e arresto fino a 3 mesi con
sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.
Tasso
alcolemico superiore a 1,5
g/l sanzione pecuniaria da euro
1.500 ad euro 6.000 e arresto fino a 6 mesi con
sospensione della patente da 1 a 2 anni.
La pena detentiva può essere commutata
nella misura alternativa dello svolgimento di
un’attività a titolo gratuito e continuativo presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
In tutti i casi è disposta la revoca
della patente qualora il reato sia commesso da un
conducente titolare di patente professionale, o da
titolare di patente di categoria B nell’ipotesi di
recidiva nel biennio.
Le pene sono raddoppiate quando il
conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità)
provochi un incidente stradale
ed è inoltre disposto il fermo amministrativo del
veicolo coinvolto nell’incidente per 90 giorni, a meno
che il veicolo stesso non appartenga a persona
estranea al reato.
In
caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è
soggetto alla sanzione da € 2.500 a € 10.000.
Se la violazione è commessa in occasione di un
incidente stradale in cui il conducente è rimasto
coinvolto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.000 a € 12.000 e la
sospensione della patente di guida per un periodo da 6
mesi a 2 anni e del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione.
Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel
corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente
di guida.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito con l’ammenda da €
1.000 a € 4.000 e l’arresto fino a 3 mesi con
sospensione della patente di guida da 6
mesi ad 1 anno
ed
anche in questo caso è possibile
richiedere la misura alternativa.
La patente di guida è sempre revocata,
quando il reato è commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare
di patente B sia recidivo nel biennio.
Se il conducente
in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope
provoca un incidente stradale, le pene sono
raddoppiate
ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per
90 giorni.
Disposizioni
volte a promuovere la
consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso
di guida in stato di ebbrezza
Viene introdotto l’obbligo per i titolari e i gestori
di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in
qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di
intrattenimento, unitamente alla vendita e
somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino
i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione
di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande
alcoliche più comuni che fanno superare i limiti
previsti per la guida in stato di ebbrezza
e
devono
interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore
2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia
possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti,
una rilevazione del tasso alcolemico.
Istituzione di
un fondo contro l'incidentalità notturna
Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola
gli articoli relativi agli eccessi di velocità, alcol
e stupefacenti, è punito con la
sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che
vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
Le risorse del Fondo di cui sopra saranno usate per le
attività di contrasto dell'incidentalità notturna.
Consulta la
Legge
n° 160 del 2 ottobre 2007
che ha convertito in Legge, con alcune modifiche, il
Decreto n° 117 del 3 agosto 2007.
Decreto
Legge n° 117 del 3 Agosto 2007 - Disposizioni
urgenti modificative del codice della strada
Pubblicato in data
4 agosto
il
Decreto Legge n° 117 del 3 Agosto
2007 che introduce disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione. Per riassumere...
Guida
senza patente
Ammenda da € 2.257 a € 9.032 con rilevanza penale,se
recidivo nel biennio previsto arresto fino ad 1 anno.
Limitazioni alla guida
Per i
neopatentati introdotta la limitazione alla guida,
relativo alla potenza specifica dei veicoli, riferita
alla tara, che non può essere superiore a 50kW/t
Avrà validità per chi consegue la patente dal 180°
giorno dall'entrata in vigore del Decreto.
Su
veicoli a 2 ruote non si possono trasportare minori di
4 anni, ammenda da € 148 a € 594.
Limiti di
velocità
Sarà possibile impiegare come fonti
di prova anche dispositivi che calcolano la velocità
media su un tratto predeterminato. È previsto che le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocità debbano essere ben visibili
e preventivamente segnalate con l’uso di cartelli o di
dispositivi di segnalazione luminosi.
Introdotta una nuova fascia di eccesso di velocità
oltre 60km/h
Superare il limite di oltre 10 km/h ma non oltre 40
km/h
rimane invariata l'ammenda da € 148 a € 594 ma
aumentano i punti decurtati che da 2 diventano 5.
Superare il limite di oltre 40 km/h ma non oltre 60
km/h
Ammenda da € 370 a € 1.458 e sospensione della
patente da 3 a 6 mesi e da 8 a 18 mesi in caso di
recidiva nel biennio.
Superare il limite di oltre 60 km/h
Ammenda da € 500 a € 2.000 e sospensione della
patente da 6 a 12 mesi e Revoca della patente in
caso di recidiva nel biennio.
Uso dei
dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
Per
chi guida con il cellulare "in mano" aumenta l'ammenda
che ora và da € 148 a € 594 con sospensione della
patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva nel biennio.
Guida in
stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti
i
gradi di intensità diventano 3
Tasso
alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e
non superiore allo
0,8 g/l sanzione pecuniaria da euro
500 ad euro 2.000 e arresto fino a 1 mese con
sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
Tasso
alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e
non superiore all'1,5
g/l sanzione pecuniaria da euro
800 ad euro 3.200 e arresto fino a 3 mesi con
sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.
Tasso
alcolemico superiore a 1,5
g/l sanzione pecuniaria da euro
1.500 ad euro 6.000 e arresto fino a 6 mesi con
sospensione della patente da 1 a 2 anni.
La pena detentiva può essere commutata
nella misura alternativa dello svolgimento di
un’attività a titolo gratuito e continuativo presso
strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
In tutti i casi è disposta la revoca
della patente qualora il reato sia commesso da un
conducente titolare di patente professionale, o da
titolare di patente di categoria B nell’ipotesi di
recidiva nel biennio.
Le pene sono raddoppiate quando il
conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità)
provochi un incidente stradale
ed è inoltre disposto il fermo amministrativo del
veicolo coinvolto nell’incidente per 90 giorni, a meno
che il veicolo stesso non appartenga a persona
estranea al reato.
In
caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è
soggetto alla sanzione da € 2.500 a € 10.000.
Se la violazione è commessa in occasione di un
incidente stradale in cui il conducente è rimasto
coinvolto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 3.000 a € 12.000 e la
sospensione della patente di guida per un periodo da 6
mesi a 2 anni e del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione.
Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel
corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente
di guida.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito con l’ammenda da €
1.000 a € 4.000 e l’arresto fino a 3 mesi con
sospensione della patente di guida da 6
mesi ad 1 anno
ed
anche in questo caso è possibile
richiedere la misura alternativa.
La patente di guida è sempre revocata,
quando il reato è commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare
di patente B sia recidivo nel biennio.
Se il conducente
in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope
provoca un incidente stradale, le pene sono
raddoppiate
ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per
90 giorni.
Disposizioni
volte a promuovere la
consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso
di guida in stato di ebbrezza
Viene introdotto l’obbligo per i titolari e i gestori
di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in
qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di
intrattenimento, unitamente alla vendita e
somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino
i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione
di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande
alcoliche più comuni che fanno superare i limiti
previsti per la guida in stato di ebbrezza.
Carta
di qualificazione del conducente - Recepita la
Direttiva 2003/59/CE
Con
il D.L. 21.11.2005 n. 286 viene recepita in Italia la
Direttiva 2003/59/CE relativa alla qualificazione dei
conducenti che effettuano professionalmente
l’autotrasporto di persone e/o di cose su veicoli per
la cui guida è richiesta la patente di categoria C,
C+E , D o D+E.
Il
documento che attesta il conseguimento è la “Carta
di Qualificazione del Conducente” ( CQC ).
Ne
esistono di due tipi: una per chi effettua il
trasporto persone ed una
per il trasporto cose, è
simile alla attuale patente formato card ma col colore
di fondo blu anziché rosa.
La
carta di qualificazione è obbligatoria per:
conducenti residenti in Italia che svolgono
professionalmente attività di autotrasporto di
persone o di cose;
Conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’
Unione europea o allo Spazio economico europeo , che
svolgano la loro attività alle dipendenze di
un’impresa di autotrasporto di persone o di cose
stabilita sul territorio italiano;
La
norma che prevede l’obbligo del CQC andrà
definitivamente in vigore:
il 10 settembre 2008
per il conducente professionale che
trasporta persone ( D o
DE ed il KD);
il 10 settembre 2009
per il conducente professionale che
trasporta cose ( C o
CE).
Hanno diritto alla CQC per
documentazione (e quindi sono esentati dalla
frequenza degli specifici corsi e dal sostenere il
relativo esame) i conducenti che alla data del
5/4/2007 siano:
residenti in Italia e già titolari del certificato
di abilitazione professionale di tipo
KD alla data del
04/04/2007;
residenti in Italia e già titolari della patente di
guida della categoria C
o CE alla data del
04/04/2007;
cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e
allo Spazio economico europeo, dipendenti di un’
impresa di autotrasporto di persone o di cose avente
sede in Italia e già titolari di patente di guida
equivalente alle categorie C,
CE, oppure
D e
DE alla data del
04/04/2007;
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea nè allo Spazio economico europeo, dipendenti
di un’ impresa di autotrasporto di persone o di cose
avente sede in Italia e già titolari di patente di
guida equivalente alle categorie
C,
CE, oppure
D e
DE alla data del
04/04/2007;
Il
possesso della patente di categoria
C può essere soddisfatto
anche dalla titolarità della patente di categoria
D qualora questa sia
stata conseguita in data
antecedente al 01/10/2004.
La richiesta di rilascio della
carta di qualificazione del conducente e' presentata
secondo le seguenti scadenze:
dal 06/04/2007 :
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere
A,
B,
C,
D,
E,
F;
dal 05/07/2007 :
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere
G,
H,
I, J,
K,
L,
M;
dal 05/10/2007 :
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere
N,
O,
P,
Q,
R;
dal 05/01/2008 :
conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere
S,
T,
U,
V,
W,
X,
Y,
Z.
Non si potrà procedere al
rilascio della CQC documentale agli aventi diritto
dopo il 06/04/2010
Convertito
in Legge il D.L. 115 contenente proroga maggiorenni
La conversione in legge(168 del 17/8/05 in vigore dal 23/8/05)
del D.L. 115/2005 ha confermato,tra l'altro, la proroga
al 1° ottobre 2005 dell'obbligo
di conseguire il "patentino" per i conducenti di ciclomotori
maggiorenni. Per riassumere...
Può
conseguirlo solo chi non
è già munito di patente(anche se scaduta o sospesa ) e nel
caso dovesse in seguito conseguire una nuova patente dovrà
essere restituito
Procedure per il conseguimento:
Candidato minorenne o
maggiorenne dal 1° ottobre 2005
Visita Medica con requisiti della patente A*
Frequenza del corso di formazione
Esame
Candidato già maggiorenne al 30
settembre 2005
Visita Medica con requisiti della patente A*
Frequenza del corso di formazione
*Solo fino al 1/1/2008, il certificato medico può essere
rilasciato da un medico di medicina generale e deve
attestare che il richiedente sia in possesso di condizioni
psicofisiche di principio non ostative all'uso del
ciclomotore.
E'
riportata la scadenza e per il rinnovo si seguono le regole
della patente A
Può
essere sospeso, revocato o sottoposto a revisione ma solo,
rispettivamente, per perdita temporanea, definitiva o
verifica dei requisiti psicofisici
Con patente sospesa non è possibile
condurre ciclomotori ad eccezione del caso in cui la
stessa sia stata sospesa per eccesso di velocità (art.142
comma 9)
Confisca del ciclomotore o motociclo in caso di guida senza
casco o per trasporto di passeggero se non previsto
Revoca
della patente di guida per chi, sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o con un tasso alcolemico superiore a 3
grammi/litro, infrange norme di comportamento che provocano
la morte di altre persone.
Proroga del
"patentino" per i maggiorenni alla guida di ciclomotori
Prorogato al 1° ottobre 2005
l'obbligo di conseguire il "patentino" per i conducenti di
ciclomotori maggiorenni. Per riassumere, anche per il
conseguimento dei minorenni è introdotta la
visita medica, chi è già
maggiorenne al 30 settembre 2005
presenterà solo la visita medica, chi compie i 18 anni dopo
tale data dovrà anche sostenere i normali esami, non potrà
conseguirlo in alcun modo chi è già munito di patente(anche se
scaduta o sospesa) e le sanzioni per chi guida senza esserne
in possesso saranno le stesse dei minorenni(art.116 c.13 bis €
516,00 e fermo del veicolo per 60gg). Consulta il
Decreto di modifica,
l'intero
art.116 del cds aggiornato
e la circolare esplicativa del 6 luglio 2005
MOT3/3616/M310.
Obbligo del
"patentino" per i minorenni alla guida di ciclomotori
In vigore dal 1° luglio 2004
l'obbligo del "patentino" per i conducenti minorenni di
ciclomotori, tale prescrizione verrà estesa anche ai
maggiorenni non muniti di patente dal 1°
luglio 2005.
Dal 1° aprile 2004 entra in
vigore
l'obbligo dei giubbotti o delle bretelle retroriflettenti,
consulta il decreto
riguardante le caratteristiche tecniche che devono avere.
Disegno di
Legge n° 2422 convertito il 31 luglio 2003
In data 31 luglio 2003 il Senato ha convertito in legge il
disegno
n° 2422 contenente altre modifiche al codice della
strada. Consulta la nuova
tabella punteggi.
E' presente anche una
tabella con la descrizione
degli articoli interessati.
Comunicato
stampa su patente a punti e altro del 27/06/2003
In attesa del Decreto Legge, riporto il
comunicato stampa
emesso dal Consiglio dei Ministri del 27/06/2003 riguardante
le novità in vigore dal 30/06/2003 tra cui la
patente a punti e la relativa
tabella "punteggi"aggiornata.
Revisione
periodica di motocicli e ciclomotori 29/11/2002
Con il presente decreto, il Governo anticipa al 22 giugno 2002 l'entrata
in vigore di alcuni articoli che erano stati fissati per il 1° gennaio
2003, i suddetti riguardano l'uso delle luci, l'auricolare, il tasso
alcolemico e la rilevazione della velocità. Consulta il
Decreto Legge
o il
Codice della Strada aggiornato.
Sezione
dedicata all'articolo 126-bis che sarà
in vigore dal
1° gennaio 2003,
inserite tutte le
sanzioni che
"decurtano" ordinate per punteggio.
Clicca
qui
per consultarla.
Inseriti tutti
gli articoli del codice della strada attualmente in vigore con le
sanzioni in euro , le modifiche
che entreranno in vigore dal
1° gennaio 2003
ed i punteggi della nuova patente a punti.
Clicca
qui
per consultarli.
A partire dal 15
aprile 2001
saranno attivate le nuove procedure relative al duplicato della
patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione.
Clicca
qui per
leggere la circolare.
Sono
state apportate alcune modifiche ai "quiz" contenuti nei
questionari d'esame, ne saranno assoggettati tutti i candidati che
sosterranno l'esame di teoria a partire dal 17 aprile 2001
indipendentemente dalla data del foglio rosa.
Clicca
qui per visionare
le suddette modifiche.
Il Senato ha approvato in data
08 marzo 2001 il disegno di legge
contenente diverse innovazioni tra cui la patente a punti e
l'attestato di guida per ciclomotori.
Clicca
qui per
consultare il testo integrale ora all'esame del Senato. L'iter
completo è consultabile sul sito
del Senato inserendo
nel campo "progetto di legge" il n° 4976
E' stata emanata dalla
Comunità Europea la nuova direttiva relativa alla patente di guida,
tra cui, le norme riguardanti il conseguimento (guida in autostrada
ecc.). Clicca
qui per consultare il
testo integrale.
Prorogata al
1° Gennaio 2010 la data di entrata in
vigore della limitazione per i neopatentati a 50Kw/t
...continua...
La
legge n° 160 del 2 ottobre 2007 converte
il DL 117 apportando alcune modifiche al Codice della strada. Novità per
neopatentati, limiti di velocità, ebbrezza, telefonino, sosta ...continua...
Introdotta
la
CQC,
Carta di Qualificazione del Conducente,
obbligatoria
per i
conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di
persone e/o di cose...continua...