VISTO
l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e
successive modificazioni, che introduce la patente a punti;
VISTO in
particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di
aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti
pubblici e privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri consente di riacquistare punti;
CONSIDERATA
l'esigenza di stabilire i programmi e le modalità
di svolgimento dei corsi di cui all'art. 7, comma 4 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni
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DECRETA
ART. 1
(Modalità di
svolgimento del corso) |
1.
In relazione alla previsione dell'art. 7, comma 4 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni,
possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei
punti:
a) per i titolari di patente
di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;
b) per i titolari di patente
di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e KB
2.
I corsi di cui al precedente comma 1 lettera a) consentono di
recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore e devono essere
svolti in un arco temporale comp lessivamente non superiore a due
settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore
a due ore giornaliere.
3.
I corsi di cui al precedente comma 1 lettera b) consentono di
recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono
essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore
a quattro settimane consecutive ; ogni lezione non può avere
durata superiore a due ore giornaliere.
4.
Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque
partecipanti
5.
I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con
insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato
decreto. Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.
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ART. 2
(Programma dei corsi
per il recupero di sei punti) |
1.
Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende le
seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1
ora)
b) norme di comportamento
sulla strada (4 ore)
c) cause degli incidenti
stradali (2 ore)
d) stato psicofisico dei
conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe
(2 ore)
e) nozioni di responsabilità
civile e penale, omissione di soccorso (1 ora)
f) disposizioni
sanzionatorie (1 ora)
g) elementi del veicolo
rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).
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ART. 3
(Programma dei corsi
per il recupero di nove punti) |
1.
Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le
seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1
ora)
b) norme di comportamento
sulla strada (4 ore)
c) cause degli incidenti
stradali (2 ore)
d) stato psicofisico dei
conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe
(2 ore)
e) nozioni di responsabilità
civile e penale, omissione di soccorso (1 ora)
f) disposizioni
sanzionatorie (2 ore)
g) responsabilità del
trasporto pubblico di persone (2 ore)
h) responsabilità del
trasporto pubblico di cose (2 ore)
i) elementi del veicolo
rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).
1.
Nello svolgimento dei corsi di cui all'art. 1, comma 1 del
presente decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversi
argomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia di
violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio dei
partecipanti presenti al corso. I docenti avranno altresì cura di
richiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessità di
attenersi a comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delle
regole, garantiscano la tutela della vita umana.
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ART. 5
(Svolgimento dei corsi) |
1.
I soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendono tenere
un corso comunicano all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei
trasporti terrestri competente per territorio, con un preavviso di
almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso.
2.
Per ogni corso devono essere indicati:
a) i giorni e gli orari
delle lezioni;
b) il docente o i docenti;
c) il responsabile del
corso;
d) l'elenco dei partecipanti
al corso.
3.
Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente
comunicati all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri competente per territorio.
1.
Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta
la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti
terrestri, di decurtazione del punteggio. Non è possibile
frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione
del punteggio.
2.
Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente
3.
Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:
a) quattro ore di assenza
per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) sei ore di assenza per i
corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
4.
L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di
ore dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di
frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite
massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno
ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni
non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e
privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite
lezioni di recupero
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ART. 7
(Iscrizione e Registri
dei Corsi) |
1.
Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'art. 1 devono
essere iscritti in un apposito "registro delle iscrizioni"
conforme al modello previsto all’allegato 1 tenuto dall’autoscuola
o dal soggetto abilitato.
2.
Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un
"registro di frequenza dei corsi" (conforme al modello previsto
all'allegato 2) sul quale deve essere annotata la presenza dei
frequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione,
firme in entrata ed in uscita da parte del frequentatore.
L'assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro
entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.
3.
I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e
dovranno essere preventivamente vidimati dall'Ufficio provinciale
del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono
essere conservati per almeno cinque anni.
1.
Al termine del corso viene rilasciato dall'autoscuola o dal
soggetto che ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia.
Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il
corso, l’altra all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei
trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso,
unitamente all’elenco di coloro che hanno frequentato il corso e
che hanno recuperato i punti previsti.
2.
L’attestato deve essere conforme al modello di cui all’allegato 3
e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso
e del frequentatore.
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ART. 9
(Decorrenza dei punti
acquisiti) |
1.
Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio
dell'attestazione di frequenza del corso e verrà effettuato non
appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri avrà avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.
2.
Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di
frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del
punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del
corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.
IL MINISTRO