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L'articolo
126-bis, entrato in vigore il 30 giugno 2003,
introduce la patente a punti. Ad ogni patente sarà attribuito un
valore iniziale di 20 punti che è soggetto a decurtazione se si
incorre in una violazione delle norme indicate nel sommario posto a
lato. Per le violazioni
commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di
guida (solo se rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003), i punti, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.
La
mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei
venti punti. Per
i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per
il periodo di due anni, della violazione di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un
massimo di dieci
punti. La frequenza ai
corsi di aggiornamento consente di
riacquistare 6 punti (9 se titolare di c.a.p.
patente C, C+E, D, D+E). Alla perdita totale
del punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente.
E' possibile conoscere in tempo reale il numero di punti della propria
patente chiamando da telefono fisso il n° 848 782 782 e
digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed
il proprio numero di patente. Inserita la
pagina relativa ai nostri
corsi per il recupero dei punti con
informazioni, F.A.Q e modulo di preiscrizione on-line.
Consulta gli altri articoli del codice della strada
aggiornato alla Legge n. 168 in vigore dal
23 agosto 2005. |
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