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L'articolo
126-bis, entrato in vigore il 30 giugno 2003,
introduce la patente a punti. Ad ogni patente sarà attribuito un
valore iniziale di 20 punti che è soggetto a decurtazione se si
incorre in una violazione delle norme indicate nel sommario posto a
lato. Per le violazioni
commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di
guida (solo se rilasciata successivamente al 1° ottobre 2003), i punti, per ogni singola violazione, sono raddoppiati. Per gli stessi tre anni,
la mancanza di violazioni di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio determina l'attribuzione,
fermo restando quanto previsto dal comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di 3 punti.
La
mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei
venti punti. Per
i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per
il periodo di due anni, della violazione di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un
massimo di dieci
punti. La frequenza ai
corsi di aggiornamento consente di
riacquistare 6 punti (9 se titolare di
patente C, C+E, D, D+E). Alla perdita totale
del punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente.
E' possibile conoscere in tempo reale il numero di punti della propria
patente chiamando da telefono fisso il n° 848 782 782 e
digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed
il proprio numero di patente. Inserita la
pagina relativa ai nostri
corsi per il recupero dei punti con
informazioni, F.A.Q e modulo di preiscrizione on-line.
La legge n.
120 del 29 luglio 2010 ha apportato
alcune modifiche all'articolo
126-bis (in rosso le modifiche)
introducendo, tra l'altro, l'esame al termine dei corsi di recupero
punti, tale esame non è ancora operativo perché dovrà essere regolato da
apposito Decreto da adottare entro 180 giorni.
Consulta gli altri articoli del codice della strada
aggiornato alla Legge n. 120 del
29 luglio 2010. |
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