Articolo 201 sono in rosso le modifiche apportate dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010.
Notificazione delle violazioni
1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale,
con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
novanta giorni dall'accertamento, essere
notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a
motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di
ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno
di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente
eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale
dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei
soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro
novanta giorni dalla data in cui risultino
dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla
loro identificazione. Quando la violazione sia stata
contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad
uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni
dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la
notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis
Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati
sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia
stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo e'
a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di
essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli
non autorizzati ai centri storici, alle zone
a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle
corsie e sulle strade riservate attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
g-bis)
accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146,
170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di
rilevamento.
1-ter.
Nei casi diversi da quelli di
cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il
verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti
alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli
organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con
dispositivi o apparecchiature
che sono stati omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
2. Qualora la residenza, la dimora o il
domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la
notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua
agli altri soggetti di cui al comma1.
2-bis Le informazioni utili ai fini della
notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati
possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per
la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei
confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel
termine prescritto.
5-bis
Nel caso di accertamento di
violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di
violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a
traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette
alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a
soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del
Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede
interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al
soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di
conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una
delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o
l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo
203
per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell’articolo
196, comma 1; dall’interruzione
della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo
rimangono sospesi i termini per la notifica.