Articolo 130

Revoca della patente di guida

1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri:

    a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

    b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo ;

    c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero .

2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata .

2-bis Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del  comma  1  nell'ipotesi  in cui risulti la perdita, con carattere permanente,  dei  requisiti  psichici  e  fisici  prescritti, e' atto definitivo.  Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso   al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il provvedimento   del  Ministro  e'  comunicato  all'interessato  e  ai competenti  uffici  del  Dipartimento  dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.

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