Articolo 130
Revoca della patente di guida
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo ;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero .
2. Allorché siano cessati i motivi che
hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida,
l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici
e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria
non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i
criteri di propedeuticità previsti dall'art.
116 per il conseguimento delle
patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art.
117 si
applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata .
2-bis
Il provvedimento di revoca della
patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1,
e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e'
restituita all'interessato.