Bordo condiviso sinistro
  Torna alla home
 

Profilo

 
  Chi siamo
  Dove siamo
  Brugherio
  San Damiano

 

I nostri servizi

   
 
Conducente 
 
  Cat. e documenti
  Lezioni di teoria
  Lezioni di guida
  Corsi recupero  punti
  Consorzio
  Corsi CQC
  Rinnovo patente
  Duplicato
  Conversione
  Internazionale

   
 
Veicolo
   
  Macchine Operatrici
  
 

Utilità

 
  Patente moto
  Patente a punti
  Casco
  Codice d. strada
  Patente card
 
CQC
  Sanzioni
  Quiz on-line
  Link costruttori
  Domande frequenti
  
Calend. revisioni
  Alcol ed effetti
  Guida sicura

 

Contatti

  
  Info generali
  Mess. istantanei
  Personali 

Link di settore

 
  Ruotesicure
  
Unasca
  
Unascamilano
  
Poliziadistato
  Motociclismo
  
Seada
  
 

Link utili

 
  
Numeri di telefono
  
c.a.p.
  Codice fiscale
  Convertitori
  
Calcola il bollo
  
Orari treni
  Ultime notizie
  Fusi orari

   Vocabolario
  
Traduttore
 

Siti amici

   
  Pratichecatastali

 
ilpalagione.com
  Peregomobili
 


 
 

 Disegno Legge n° 2422 approvato al Senato il 31 luglio 2003

 

Fonte: www.senato.it
 

Disegno di legge Tabella Tabella esplicativa Testo del decreto legge

 

Articoli Premessi 1 2 3 4 5 6 7
 
 
Altri emendamenti assorbiti 1033 1376 2127 2360

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

 

    N. 2422
 
 


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

di concerto col Ministro dell’interno

(PISANU)

e col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

(V. Stampato Camera n. 4118)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2003

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 luglio 2003

———–

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27  giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al  codice della strada

———–

DISEGNO DI LEGGE
 

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N.  151

        All’articolo 1 sono premessi i seguenti:

        «Art. 01. (Modifiche alle disposizioni generali). 1. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 2, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente:
                “F-bis. Itinerari ciclopedonali“;
            b) al comma 3, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente:
                “F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada“.

        2. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
            “2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali“;
            b) al comma 1, dopo il numero 34), è inserito il seguente:
            “34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità“;
            c) al comma 1, dopo il numero 53), è inserito il seguente:
            “53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade“.

        Art. 02. (Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati).1. Al comma 14 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10“.

        2. Dopo il comma 15 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        “15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI“.

        Art. 03. (Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocità).1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 9, il comma 8-bis è abrogato;

            b) dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:

        “Art. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

        2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
        3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
        4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
        5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
        6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

        Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). – 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

        2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
        3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo“;

            c) al comma 4 dell’articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter“;

            d) al comma 9, primo periodo, dell’articolo 141, sono premesse le parole: “Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,“; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi».
 

Torna su

        All’articolo 1:

            nella rubrica, dopo le parole: «la costruzione» sono inserite le seguenti: «e la tutela» e dopo le parole: «delle strade» sono inserite le seguenti: «, le norme sui veicoli»;
            al comma 1, lettera a), le parole: «e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali» sono soppresse;
            dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
        “3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1“;

        1-ter. Al comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “nel presente articolo“ sono inserite le seguenti: “, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,“;

            dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Al comma 13-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione“.

        2-ter. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        “2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana“.
        2-quater. Il comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        “4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI“.
        2-quinquies. Al comma 5 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “ai sensi del comma 4“ sono soppresse»;

            al comma 3, alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
            al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: «o per trasporti specifici,» sono inserite le seguenti: «immatricolati in Italia e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104»;
            al comma 3, dopo il capoverso 2-bis, è aggiunto il seguente:

        «2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
            dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
        «3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
        3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi».

 

Torna su

        All’articolo 2:

            al comma 1 sono premessi i seguenti:
        «01. Al comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “destinato a tale uso“ sono inserite le seguenti: “ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione,“.

        02. Dopo il comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        “4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI“.
        03. Il comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        “2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza“.
        04. Il comma 3 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        “3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280“.
        05. All’articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) nella rubrica, dopo le parole: “Carta provvisoria di circolazione“, è inserita la seguente: “, duplicato“;

            b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        “1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264“.
        06. Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “a soggetti terzi“ sono sostituite dalle seguenti: “ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264“»;

            al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

            «0a) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
        “1-ter. A decorrere dal 1º luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida“»;
            al comma 1, lettera a), la parola: «motocarrozzetta» è sostituita dalla seguente: «motocarrozzette»;
            al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: «, lettera c)» sono soppresse;
            al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
            «b-bis) al comma 13-bis, le parole: “Chiunque, non essendo titolare di patente“ sono sostituite dalle seguenti: “Il minore che, non munito di patente“»;
            al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;

            dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

        «7-bis. Dopo il comma 12 dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
        “12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purchè i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato“.
        7-ter. L’articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        “Art. 139. (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.

        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1“».

 

Torna su

        All’articolo 3:

            al comma 4, lettera d), le parole: «alla sanzione amministrativa», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa è»;
            al comma 4, lettera e), le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»;
            al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «veicoli a motore» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,»;
            al comma 6, lettera b), le parole: «sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati»;
            dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
        «8-bis. Al comma 5 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: “del comma 1“ sono inserite le seguenti: “e delle lettere d), g) e h) del comma 2“.

        8-ter. Dopo il comma 5 dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

            “5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali“»;

            il comma 9 è sostituito dal seguente:

        «9. Dopo il comma 4 dell’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
        “4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
        4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle“»;

            dopo il comma 9, è inserito il seguente:

        «9-bis. All’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
        “9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI“;
            b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
        “9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

        9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 “»;

            al comma 10, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «certificato di circolazione» sono aggiunte le seguenti: « e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»;
            al comma 14, la lettera c) è soppressa;
            al comma 14, lettera d), il capoverso 7-bis è sostituito dal seguente:
        «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo»;
            al comma 14, la lettera e) è soppressa;
            al comma 15, la lettera b) è soppressa;
            al comma 15, lettera d), il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:
        «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo»;
            al comma 15, la lettera e) è soppressa;
            al comma 16, lettera d), capoverso 3, le parole: «ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso»;
            al comma 16, lettera f), le parole: «mancante o manomesso», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «mancante, manomesso o non funzionante»;
            al comma 16, lettera g), le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alla violazione di cui al comma 2»;
            il comma 17 è sostituito dal seguente:
        «17. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo“;

            b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        “6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento“;
            c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti“»;
            al comma 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        «a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria“»;
            al comma 19, lettera b), il capoverso 4 è sostituito dal seguente:
        «4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213».

 

Torna su

        All’articolo 4:

            al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «presso una persona fisica residente in Italia» sono soppresse; al secondo periodo, la parola: «precedente» è soppressa;
            al comma 1, lettera b), alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
            al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), le parole: «come modificato dall’articolo 7, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni»;
            al comma 1, lettera b), le parole da: «In altri casi» fino a: «apparecchiature debitamente omologate» sono soppresse;
            al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente:
        «1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate»;
            al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
            «c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
        “5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica“»;

            dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
            “1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione“.

        1-ter. Il comma 2 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        “2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso“.

        1-quater. Al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “emette, entro sessanta giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203“.
        1-quinquies. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

            “1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

            1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità“.

        1-sexies. Al comma 2 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall’articolo 201“ sono sostituite dalle seguenti: “L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201“.
        1-septies. Dopo l’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
        “Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace). – 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

        2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
        3. All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.
        4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203.
        5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall’articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al ricorrente.
        6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso.
        7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
        8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
        9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205“.

        1-octies. Il comma 3 dell’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        “3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall’articolo 208“»;

            al comma 2, lettera a), le parole: «il secondo periodo è abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo periodo è soppresso»;

            al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
        «c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
        “4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione europea“»;

            dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. Al comma 1 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “certificato di idoneità tecnica“ sono sostituite dalle seguenti: “certificato di circolazione“; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione“.

        2-ter. Al comma 2 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “il veicolo è restituito all’avente titolo“ sono sostituite dalle seguenti: “il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto“.
        2-quater. Il comma 8 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        “8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato“»;

            dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
        “2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti“».

 

Torna su

        All’articolo 5:

            al comma 1, capoverso Art. 186, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale».

        Dopo l’articolo 6, sono inseririti i seguenti:
        «Art. 6-bis. (Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade). – 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

        Art. 6-ter. (Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero). – 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

        2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
        3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto».

        All’articolo 7:

            al comma 3, alinea, dopo le parole: «All’articolo 7, comma 1,» sono inserite le seguenti: «capoverso Art. 126-bis,»;
            al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
            «a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        “1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente“»;
            al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        «b) al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica“»;
            al comma 3, lettera c), le parole: «nonchè di patente» sono sostituite dalle seguenti: «e unitamente di patente B,»;
            al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
        «c-bis) al comma 5, le parole: “tre anni“ sono sostituite dalle seguenti: “due anni“; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti“»;
            dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        «5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004»;
            al comma 6, le parole: «ed integrazioni» sono soppresse;
            dopo il comma 8, è inserito il seguente:
        «8-bis. Il comma 5 dell’articolo 327 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato»;
            al comma 9, le parole: «12 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 2002» e le parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso decreto legislativo»;
            al comma 10, le parole: «decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
 

Torna su


La tabella allegata è sostituita dalla seguente:

 

Norma violata   Punti
Art. 141 Comma 8

  5

  Comma 9, terzo periodo

10

Art. 142 Comma 8

  2

  Comma 9

10

Art. 143 Comma 11

  4

  Comma 12

10

  Comma 13, con riferimento al comma 5

  4

Art. 145 Comma 5

  6

  Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

  5

Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata

  2

  Comma 3

  6

Art. 147 Comma 5

  6

Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2

  3

  Comma 15, con riferimento al comma 3

  5

  Comma 15, con riferimento al comma 8

  2

  Comma 16, terzo periodo

10

Art. 149 Comma 4

  3

  Comma 5, secondo periodo

  5

  Comma 6

  8

Art. 150 Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 5

  5

  Comma 5, con riferimento all’articolo 149, comma 6

  8

Art. 152 Comma 3

  1

Art. 153 Comma 10

  3

  Comma 11

  1

Art. 154 Comma 7

  8

  Comma 8

  2

Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)

  2

Art. 161 Commi 1 e 3

  2

  Comma 2

  4

Art. 162 Comma 5

  2

Art. 164 Comma 8

  3

Art. 165 Comma 3

  2

Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:  
      a)  eccedenza non superiore a 1t

  1

      b)  eccedenza non superiore a 2t

  2

      c)  eccedenza non superiore a 3t

  3

      d)  eccedenza superiore a 3t

  4

  Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:  
      a)  eccedenza non superiore al 10 per cento

  1

      b)  eccedenza non superiore al 20 per cento

  2

      c)  eccedenza non superiore al 30 per cento

  3

      d)  eccedenza superiore al 30 per cento

  4

  Comma 7

  3

Art. 168 Comma 7

  4

  Comma 8

10

  Comma 9

10

  Comma 9-bis

  2

Art. 169 Comma 8

  4

  Comma 9

  2

  Comma 10

  1

Art. 170 Comma 6

  1

Art. 171 Comma 2

  5

Art. 172 Commi 8 e 9

  5

Art. 173 Comma 3

  5

Art. 174 Comma 4

  2

  Comma 5

  2

  Comma 7

  1

Art. 175 Comma 13

  4

  Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)

  2

  Comma 16

  2

Art. 176 Comma 19

10

  Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)

10

  Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)

10

  Comma 21

  2

Art. 177 Comma 5

  2

Art. 178 Comma 3

  2

  Comma 4

  1

Art. 179 Commi 2 e 2-bis

10

Art. 186 Commi 2 e 7

10

Art. 187 Commi 7 e 8

10

Art. 189 Comma 5, primo periodo

  4

  Comma 5, secondo periodo

10

  Comma 6

10

  Comma 9

  2

Art. 191 Comma 1

  5

  Comma 2

  2

  Comma 3

  5

  Comma 4

  3

Art. 192 Comma 6

  3

  Comma 7

10

        Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio».

 

Torna su

DECRETO-LEGGE

 

Testo del decreto-legge

 

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

 

Modifiche ed integrazioni al codice della strada

Modifiche ed integrazioni al codice della strada

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
        Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;  
        Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;  
        Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168;  
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore, con l’obiettivo di pervenire ad un più elevato livello di sicurezza già nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione nelle strade;  
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;  
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;  

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

 

Articolo 01.

 

(Modifiche alle disposizioni generali)

          1. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) al comma 2, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente:
                  «F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
              b) al comma 3, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente:
                  «F-bis. ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada».
          2. All’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
              «2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali»;
              b) al comma 1, dopo il numero 34), è inserito il seguente:
              «34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità»;
              c) al comma 1, dopo il numero 53), è inserito il seguente:
              «53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade».

 

Articolo 02.

 

(Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati)

          1. Al comma 14 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
          2. Dopo il comma 15 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
          «15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

 

Articolo 03.

 

(Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocità).

          1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) all’articolo 9, il comma 8-bis è abrogato;
              b) dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
          «Art. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell’articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
          2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
          3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
          4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
          5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
          6. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
          Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). – 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
          2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
          3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo»;
              c) al comma 4 dell’articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter»;
              d) al comma 9, primo periodo, dell’articolo 141, sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,»; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi.

Articolo 1.

Articolo 1.

(Modifiche alle disposizioni inerenti l’espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme

di equipaggiamento dei veicoli)

(Modifiche alle disposizioni inerenti l’espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione e la tutela delle strade, le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento dei veicoli)

        1. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         1.  Identico:
            a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;»;             a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;»;
            b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto».             b)  identica.
          1-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
          «3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1».
          1-ter. Al comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «nel presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,».
        2. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         2.  Identico.
            a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;  
            b) le parole: «l’adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto».  
          2-bis. Al comma 13-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque víola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione».
          2-ter. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
          «2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
          2-quater. Il comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
          «4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».
          2-quinquies. Al comma 5 dell’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse.
        3. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:         3. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti».         «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
          2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1º gennaio 2005, chiunque víola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
          3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
          3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

Articolo 2.

Articolo 2.

(Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli)

(Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli)

          01. Al comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato a tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione,».
          02. Dopo il comma 4 dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
          «4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
          03. Il comma 2 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
          «2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza».
          04. Il comma 3 dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
          «3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280».
          05. All’articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) nella rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di circolazione», è inserita la seguente: «, duplicato»;
              b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
          «1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».
          06. Al comma 2 dell’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «a soggetti terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;
        1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         1.  Identico:
              0a) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
          «1-ter. A decorrere dal 1º luglio 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida»;
            a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta» è sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;             a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzette» è sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
            b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:             b)  identico:
        «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10, lettera c)».         «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10»;
              b-bis) al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendo titolare di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che, non munito di patente».
        2. Il comma 6 dell’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:         2.  Identico.
        «6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi».  
        3. All’articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         3.  Identico.
            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
        «1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116.»;  
            b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».  
        4. All’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         4.  Identico.
            a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;  
            b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
        «5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.»;  
            c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».  
        5. Il comma 4 dell’articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:         5.  Identico.
        «4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo».  
        6. Dopo il comma 2 dell’articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:         6.  Identico.
        «2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato».  
        7. All’articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         7.  Identico:
            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:             a)  identico:
        «1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia»;         «1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;
            b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93».             b)  identica.
          7-bis. Dopo il comma 12 dell’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
          «12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purchè i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato».
          7-ter. L’articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
          «Art. 139. (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale). – 1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell’articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all’espletamento di compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1».

Articolo 3.

Articolo 3.

(Modifiche alle norme di comportamento)

(Modifiche alle norme di comportamento)

        1. All’articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         1.  Identico.
            a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti:«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;  
            b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti:«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».  
        2. Al comma 10 dell’articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti:«alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».         2.  Identico.
        3. All’articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         3.  Identico.
            a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;  
            b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
        «3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».  
        4. All’articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         4.  Identico:
            a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;             a)  identica;
            b) al comma 15, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;             b)  identica;
            c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;             c)  identica;
            d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;             d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
            e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi».             e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi».
        5. All’articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         5.  Identico.
            a) al comma 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente:  
            «h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;»;  
            b) al comma 1 la lettera p) è sostituita dalla seguente:  
            «p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;»;  
            c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:  
            «p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;  
            p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;  
            p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;  
            p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;  
            p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;  
            p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica».  
        6. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         6.  Identico:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:             a)  identico:
        «1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna»;         «1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna»;
            b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.             b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati.
        7. All’articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         7.  Identico.
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
        «1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti»;  
            b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati dall’articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi indicati dal comma 1»;  
            c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma 1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;  
            d) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
        «5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza»;  
            e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati nell’articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ore e nei casi indicati nel comma 1,».  
        8. Al comma 2 dell’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento».         8.  Identico.
          8-bis. Al comma 5 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle lettere d), g) e h) del comma 2».
          8-ter. Dopo il comma 5 dell’articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
              «5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali».
        9. Dopo il comma 4 dell’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:         9. Dopo il comma 4 dell’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
        «4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera».         «4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
          4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle».
          9-bis. All’articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
          «9. Chiunque víola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all’idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI»;
              b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
          «9-bis. Chiunque víola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell’equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
          9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, víola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
        10. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         10.  Identico:
            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:             a)  identico:
        «2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione»;         «2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»;
            b) al comma 3 la parola: «motocicli» è sostituita dalle seguenti: «veicoli di cui comma 1»;             b)  identica;
            c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».             c)  identica.
        11. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         11.  Identico.
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
        «1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;  
            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:  
        «1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:  
            a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;  
            b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»;  
            c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;  
            d) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
        «3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».  
        12. All’articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         12.  Identico.
            a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;  
            b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;  
            c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».  
        13. Al comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».         13.  Identico.
        14. All’articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         14.  Identico:
            a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;             a)  identica;
            b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;             b)  identica;
            c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:             soppressa
        «5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà»;  
            d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:             d)  identico:
        «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 216»;         «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo».
            e) il comma 8 è sostituito dal seguente:         soppressa
        «8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell’esercizio di una attività commerciale».  
        15. All’articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         15.  Identico:
            a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;             a)  identica;
            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:         soppressa
        «3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà»;  
            c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;             c)  identica;
            d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:             d)  identico:
        «4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 216»;         «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l’ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo».
            e) il comma 5 è sostituito dal seguente:         soppressa
        «5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell’esercizio di una attività commerciale».  
        16. All’articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         16.  Identico:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore di velocità»;             a)  identica;
            b) il comma 1 è sostituito dal seguente:             b)  identica;
        «1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità»;  
            c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:             c)  identica;
        «2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità»;  
            d) il comma 3 è sostituito dal seguente:             d)  identico:
        «3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15»;         «3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15»;
            e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:             e)  identica;
        «6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido»;  
            f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso» sono sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso»;             f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante» sono sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante»;
            g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;             g) al comma 9 le parole: «Alla violazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
            h) al comma 9 è aggiunto , in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI».             h)  identica.
        17. Il comma 6 dell’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:         17. All’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
              a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo»;
              b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
        «6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento».         «6.  Identico.»;
              c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti».
        18. Al comma 4 dell’articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».         18.  Identico.
        19. All’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         19.  Identico:
            a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo»;             a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»;
            b) il comma 4 è sostituito dal seguente:             b)  identico:
        «4. Si applica l’articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l’organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213».         «4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213».

Articolo 4.

Articolo 4.

(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi

e relative sanzioni)

(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi

e relative sanzioni)

        1. All’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         1.  Identico:
            a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento»;             a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento»;
            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:             b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:         «1-bis.  Identico:
            a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;             a)  identica;
            b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;             b)  identica;
            c) sorpasso vietato;             c)  identica;
            d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;             d)  identica;
            e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;             e)  identica;
            f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, come modificato dall’articolo 7, comma 9;             f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
            g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.             g)  identica.
        In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l’accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate»;         1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate»;
            c) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione».             c)  identica;
              c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
          «5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell’interno, il comando o l’ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l’inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell’ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell’esclusione della responsabilità, il comando o l’ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell’articolo 203 per l’archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell’articolo 196, comma 1; dall’interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica».
          1-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
              «1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione».
          1-ter. Il comma 2 dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
          «2. Il responsabile dell’ufficio o del comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso».
          1-quater. Al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «emette, entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203».
          1-quinquies. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
              «1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
              1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità».
          1-sexies. Al comma 2 dell’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall’articolo 201» sono sostituite dalle seguenti: «L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall’articolo 201».
          1-septies. Dopo l’articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
          «Art. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace). – 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
          2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
          3. All’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.
          4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203.
          5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell’importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall’articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al ricorrente.
          6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso.
          7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
          8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
          9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all’articolo 205».
          1-octies. Il comma 3 dell’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
          «3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall’articolo 208».
        2. All’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         2.  Identico:
            a) al comma 2 il secondo periodo è abrogato; nel terzo periodo le parole: « o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell’ultimo periodo le parole: «l’una e l’altro sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione è versata»;             a) al comma 2 il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo le parole: « o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell’ultimo periodo le parole: «l’una e l’altro sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione è versata»;
            b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell’Unione europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo»;             b)  identica;
            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:             c)  identica.
        «3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni».  
          c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
          «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione europea»;
          2-bis. Al comma 1 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «certificato di idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «certificato di circolazione»; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione».
          2-ter. Al comma 2 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «il veicolo è restituito all’avente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto».
          2-quater. Il comma 8 dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
          «8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato».
        3. All’articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         3.  Identico.
            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
        «2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»;  
            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
        «3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo»;  
            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
        «3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2».  
          3-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
          «2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti».

Articolo 5.

Articolo 5.

(Sostituzione dell’articolo 186 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285)

(Sostituzione dell’articolo 186 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285)

        1. L’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:         1.  Identico:
        «Art. 186. - (Guida sotto l’influenza dell’alcool). – 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.         «Art. 186. - (Guida sotto l’influenza dell’alcool). – 1. Identico.
        2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.         2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
        3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.         3.  Identico.
        4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.         4.  Identico.
        5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.         5.  Identico.
        6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.         6.  Identico.
        7. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.         7.  Identico.
        8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.         8.  Identico.
        9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8».         9.  Identico».

Articolo 6.

Articolo 6.

(Sostituzione dell’articolo 187 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285)

(Sostituzione dell’articolo 187 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285)

        1. L’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:         Identico
        «Art. 187 - (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). – 1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.  
        2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.  
        3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.  
        4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.  
        5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.  
        6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.  
        7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.  
        8. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2».  

 

Articolo 6-bis.

 

(Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade)

          1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

 

Articolo 6-ter.

 

(Disposizioni concernenti i titolari di patente

rilasciata da uno Stato estero)

          1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
          2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
          3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

Articolo 7.

Articolo 7.

(Disposizioni finali e transitorie)

(Disposizioni finali e transitorie)

        1. Le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1º luglio 2004.         1.  Identico.
        2. All’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all’articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».         2.  Identico.
        3. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:         3. All’articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione»;             a)  identica;
              a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
          «1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente»;
            b) al comma 2, nell’ultimo periodo, le parole: «o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri» sono soppresse;             b)  al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica»;
            c) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.».             c) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»;
              c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti».
        4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.         4.  Identico.
        5. All’articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2004».         5.  Identico.
          5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004.
        6. Le disposizioni dell’articolo 119, comma 6, dell’articolo 129, comma 4, e dell’articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall’articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1º settembre 2003.         6. Le disposizioni dell’articolo 119, comma 6, dell’articolo 129, comma 4, e dell’articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificate dall’articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1º settembre 2003.
        7. Le disposizioni dell’articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall’articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004.         7.  Identico.
        8. Le disposizioni dell’articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall’articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2004.         8.  Identico.
          8-bis. Il comma 5 dell’articolo 327 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
        9. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,».         9. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,».
        10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.         10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Articolo 8.

 

(Entrata in vigore)

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
        Dato a Roma, addì 27 giugno 2003.  

CIAMPI

 
Berlusconi – Lunardi – Pisanu – Castelli  
Visto, il Guardasigilli: Castelli.  

 

 

Torna su

 


 
 

 
TABELLA ESPLICATIVA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTEGGI
 

Norma violata

 

Punti

Art. 141

Comma 8
velocità non commisurata alle situazioni ambientali
 

5
 

Comma 9, 3° periodo
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
 

10
Art. 142

Comma 8
Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 ma meno di 40 km/h
 

2
 

Comma 9
Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h
 

10
Art. 143

Comma 11
Circolare contro mano in curve, dossi o con limitata visibilità
 

4
 

Comma 12
Circolare contromano
 

10
 

Comma 13, con rif. al comma 5
Mano da tenere su carreggiata divisa in due o più corsie per senso di marcia
 

4
Art. 145 Comma 5
Inosservanza delle norme sulla precedenza non fermandosi alla striscia di arresto
 
6
 

Comma 10 con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
Inosservanza delle norme sulla precedenza
 

5
Art. 146

Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata
Inosservanza della segnaletica stradale o dei segnali degli agenti del traffico
 

2
 

Comma 3
Passaggi con semaforo rosso
 

6
Art. 147

Comma 5
Inosservanza delle norme di comportamento ai passaggi a livello
 

6
Art. 148

Comma 15 con riferimento al comma 2
Inosservanza delle condizioni di sicurezza per il sorpasso
 

3
  Comma 15 con riferimento al comma 3
Inosservanza delle modalità della manovra di sorpasso
 
5
 

Comma 15 con riferimento al comma 8
Inosservanza delle modalità della manovra di sorpasso nei confronti dei tram
 

2
 

Comma 16, terzo periodo
Sorpasso di tram o filobus fermi, ai veicoli fermi di semafori, ai passaggi a livello o incolonnati o di veicolo in fase di sorpasso: sorpasso alle intersezioni, in curva, dosso o con scarsa visibilità; sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti pedonali;
inosservanza del divieto di sorpasso per i veicoli pesanti
 

10
Art. 149

Comma 4
Non rispettare la distanza di sicurezza
 

3
 

Comma 5, secondo periodo
Collisione con danno grave ai veicoli per inosservanza della distanza di sicurezza
 

5
 

Comma 6
Collisione con lesioni gravi alle persone per inosservanza della distanza di sicurezza
 

8
Art. 150

Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 5
Inosservanza delle norme sull'incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna con collisione con danno grave ai veicoli
 

5
 

Comma 5 con riferimento all'art. 149 comma 6
Inosservanza delle predette norme con collisione con lesioni alle persone
 

8
Art. 152

Comma 3
Inosservanza delle norme sulla segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
 

1
Art. 153

Comma 10
Commutazione dei proiettori di profondità (divieto di abbagliamento)
 

3
 

Comma 11
Inosservanza delle norme nell'uso dei dispositivi di segnalazione luminosa
 

1
Art. 154

Comma 7
Inversione del senso di marcia alle intersezioni, curve o dossi
 

8
 

Comma 8
Uso improprio delle segnalazioni di cambiamento di direzione
 

2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)
Divieto di sosta in zone riservate alla fermata di taxi e bus, in zone riservate ai disabili, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.
 
2
Art. 161

Commi 1 e 3
 Inosservanza delle norme sull'ingombro della carreggiata per avaria o altra causa
 

2
 

Comma 2
Ingombro della carreggiata per caduta dai veicoli di sostanze viscide, infiammabili o pericolose
 

4
Art. 162

Comma 5
Inosservanza delle norme sulla segnalazione di veicolo fermo
 

2
Art. 164

Comma 8
Inosservanza delle norme sulla sistemazione del carico sui veicoli
 

3
Art. 165

Comma 3
Inosservanza delle norme sul traino dei veicoli in avaria
 

2
Art. 167

Commi 2, 5 e 6, con rif. a:

 
 

a) eccedenza non superiore a 1t

1
  b) eccedenza non superiore a 2t 2
  c) eccedenza non superiore a 3t 3
  d) eccedenza superiore a 3t 4
  sovraccarico per veicoli di massa complessiva superiore a 10 t
 
 
  Commi 3, 5 e 6, con rif. a:  
  a) eccedenza non superiore al 10% 1
  b) eccedenza non superiore al 20% 2
  c) eccedenza non superiore al 30% 3
  d) eccedenza superiore al 30% 4
  sovraccarico per veicoli di massa complessiva non superiore a 10 t
 
 
  Comma, 7
Abusiva circolazione delle c.d bisarche nelle strade in cui non sono ammessi tali tipi di veicoli
 
3
Art. 168

Comma 7
Eccedenza di massa per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose
 

4
 

Comma 8
Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o in violazione della stessa
 

10
  Comma 9
Inosservanza delle norme relative al trasporto su strada di merci pericolose
 
10
  Comma 9 bis
Inosservanza delle norme relative al trasporto su strada di merci pericolose relative alla compilazione dei documenti di trasporto, istruzioni di sicurezza e protezione degli occupanti.
 
2
Art. 169

Comma 8
Commettere le violazioni di cui al comma precedente su veicoli adibiti abusivamente ad uso di terzi
 

4
 

Comma 9
Soprannumero o sovraccarico in autovetture
 

2
 

Comma 10
Non osservare le altre norme sul trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
 

1
Art. 170 Comma 6
Inosservanza delle norme sul trasporto di persone, animali o oggetti sui veicoli a motore a due ruote
 
1
Art. 171 Comma 2
Omesso uso del casco
 
5
Art. 172

Commi 8 e 9
Omesso uso delle cinture di sicurezza o alterazione del funzionamento delle cinture
 

5
Art. 173 Comma3
Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti; uso del telefonino durante la guida
 
5
Art. 174

Comma 4
Conducente professionale di autoveicolo per il trasporto di cose o persone che supera il periodo massimo di guida o non osserva la prescritta pausa durante il viaggio
 

2
 

Comma 5
Inosservanza dei periodi di riposo prescritti o inesistenza dei documenti di servizio
 

2
  Comma 7
Mancanza momentanea dei documenti di servizio; documenti di servizio incompleti o alterati
 
1
Art. 175

Comma 13
Marcia con carico pericolante o sporgente o con carico scoperto di materie suscettibili di dispersione
 

4
 

Comma 14. con rif. al comma 7, lettera a)
Traino di veicoli che non siano rimorchi in autostrada
 

2
  Comma 16
Inosservanza delle altre norme sulle condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
 
2
Art. 176

Comma 19
Invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico e percorrere la carreggiata in senso contrario in autostrada o sulle strade extraurbane principali
 

10
 

Comma 20, con rif. al comma l. lettera b)

Retromarcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali

 

10
 

Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e, d)
Circolare sulle corsie di emergenza e su quelle di variazione di velocità fuori dei casi prescritti
 

10
  Comma 21
Inosservanza delle altre norme sulla circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane principali
 
2
Art. 177 Comma 5
Non lasciare il passo ai mezzi di soccorso
 
2
Art. 178

Comma 3
Inosservanza dei periodi di guida, di pausa e di riposo prescritti per i conducenti professionali; inesistenza dei documenti di servizio e di controllo
 

2
  Comma 4
Mancanza momentanea dei documenti; documenti incompleti o alterati
 
1
Art. 179

Comma 2 e 2 bis
Violazione delle norme sul limitatore di velocità e sul cronotachigrafo
 

10
Art. 186

Commi 2 e 7
Guida in stato di ebbrezza alcolica
 

10
Art. 187

Commi 7 e 8
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
 

10
Art. 189

Comma 5 primo periodo
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente da cui non derivi un danno grave ai veicoli
 

4
 

Comma 5 secondo periodo
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente da cui derivi un danno grave ai veicoli
 

10
 

Comma 6
Inosservanza dell'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente con danno alle persone
 

10
 

Comma 9
Inosservanza degli altri comportamenti dovuti in caso di incidente
 

2
Art. 191

Comma 1
Mancata precedenza ai pedoni sulle striscie pedonali
 

5
  Comma 2
Non consentire al pedone l'attraversamento che ha già iniziato  su carreggiata sprovvista
di attraversamenti pedonali
 
2
  Comma 3
Mancata precedenza a disabili con limitate capacità motorie o ciechi
 
5
  Comma 4
Inosservanza delle norme di prudenza e di precedenza nei confronti dei pedoni
 
3
Art. 192

Comma 6
Inosservanza degli obblighi verso funzionari, ufficiali o agenti durante la circolazione
 

3
 

Comma 7
Inosservanza dell'ordine di fermarsi ai posti di blocco
 

10


Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
 

 

Torna su

 
Disegno di legge 1033
 
 

DISEGNO DI LEGGE
 

Art. 1.

    1. Il comma 7 dell’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

    «7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o i rimorchi o i ciclomotori abbiano subìto danni in conseguenza dei quali possano sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, provvedono al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo, secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI».

 

Torna su

 

Disegno di legge 1376
 
 

DISEGNO DI LEGGE
 

Art. 1.

    1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, tutte le autovetture immatricolate in Italia devono avere come equipaggiamento di serie il «dispositivo viva-voce» per le conversazioni telefoniche. In mancanza di tale dispositivo, l’autovettura non può essere immatricolata in Italia.

Art. 2.

    1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro delle comunicazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio regolamento le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1.

Art. 3.

    1. Nella relazione annuale al Parlamento sull’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i Ministri competenti riferiscono anche sullo stato di attuazione della presente legge

 

Torna su

 
 

Disegno di legge 2127
 
 

DISEGNO DI LEGGE
 

Art. 1.

    1. Il comma 2 dell’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

    «2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un medico incaricato dell’amministrazione penitenziaria. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici».

    Art. 2.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 
 

Torna su

 
 

Disegno di legge 2360
 
 

DISEGNO DI LEGGE
 

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote)

    1. Il comma 3 dell’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «3. Se la violazione di cui al comma 1 è commessa da conducente minorenne si applicano le seguenti sanzioni:
        a) fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;

        b) applicazione dei requisiti di età modificati per il conseguimento della patente di guida, di cui all’articolo 115, comma 1-bis».

Art. 2.

    (Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di requisiti per la guida dei veicoli)

    1. All’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. In caso di accertata violazione dell’obbligo di uso del casco protettivo da parte di conducente minorenne di cui all’articolo 171, comma 3, il requisito di età di cui alla lettera d) del comma 1 si intende incrementato di sei mesi. Ogni violazione reiterata dello stesso obbligo comporta un ulteriore incremento di tre mesi».

 

Torna su

Privacy PolicyCookie Policy


Copyright © 2000-2023 Autoscuola Pozzi sas - Tutti i diritti riservati
- E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è considerata violazione della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.
 
Autoscuola Pozzi sas, Via A. De Gasperi, 46 - 20861 - Brugherio (MB) P.IVA 02240540969
 
Powered & Developed by
Dario Pozzi
 


  
         

 

 

News

 

Proseguono i corsi di rinnovo della CQC merci e persone, per calendari e iscrizioni
...continua...
 

Pubblicato il Decreto sulla Guida Accompagnata che si può conseguire a 17 anni se in possesso di patente A1. In vigore dal 22 aprile 2012
...continua...

 

Pubblicato il Decreto per la formazione e l'abilitazione di Insegnanti e Istruttori di autoscuola
...continua...

 

 

 
 

Cerca

 
 
Cerca nel web con
 

 

E' uscito il dvd della casa editrice Finson che ci vede interpreti protagonisti nella  spiegazione della patente a punti